LA “COLPA D’IMPRESA” SECONDO IL D.LGS. 231/2001
Con la sentenza n. 51455/2023, la Sezione Quarta Penale della Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che confermava la responsabilità ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito alla morte di un dipendente, condannando alcuni soggetti per omicidio colposo.
I Principi Giuridici
La Sezione Quarta ha chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione: la “colpa di organizzazione” deve intendersi in senso normativo. Essa è fondata sul rimprovero per l’inadempimento, da parte dell’ente, dell’obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali necessarie per prevenire la commissione di reati che possono fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Tali misure devono essere formalizzate in un documento che identifichi i rischi e delinei le strategie per contrastarli.
La Fattispecie Complessa dell’Illecito dell’Ente
La Corte ha ricordato che l’illecito dell’ente è una fattispecie complessa, il cui reato presupposto è uno degli elementi essenziali, insieme alla colpa di organizzazione. Questa rende l’illecito “proprio” dell’ente, in ossequio al principio sancito dall’art. 27 della Costituzione.
La mancata adozione e l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi costituiscono prova della colpa di organizzazione. Questo metodo di imputazione soggettiva, ex art. 27 Cost., attribuisce l’illecito all’ente.
La Tipicità dell’Illecito
La Corte ha spiegato che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi non costituisce di per sé il fatto tipico dell’illecito dell’ente. L’affermazione chiave della Corte è che il verificarsi del reato non implica necessariamente l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.). Quest’ultimo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro centrato sul documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
L’Interesse dell’Ente e la Relazione con il Reato
La Sezione Quarta ha affermato che l’illecito dell’ente richiede una relazione funzionale tra reo ed ente e una relazione teleologica tra reato ed ente, che si verifica quando il reato è stato commesso nell’interesse dell’ente o quest’ultimo ne ha tratto vantaggio. Il legislatore ha escluso che un reato possa essere attribuito all’ente se commesso da un soggetto per fini estranei agli scopi dell’ente stesso.
L’Interpretazione dell’Interesse e del Vantaggio
La Corte ha chiarito che l’interesse viene solitamente inteso come la finalità che muove il reo, mentre il vantaggio è l’utilità che l’ente ricava dal reato commesso. Il vantaggio dell’ente perseguito dal reo può consistere, per esempio, nel “risparmio” derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza.
Conclusione
La Corte ha quindi annullato con rinvio anche in merito alla responsabilità dell’ente, concludendo che erano stati evocati obblighi a carico del datore di lavoro anziché profili di colpa della società incolpata.
Redazione SDPALT